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Dimissioni, preavviso e NASPI per il padre entro l’anno di vita del figlio

 


I
l padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla nascita del bambino, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa (decreto legislativo 151/2001 art. 27 bis). In caso di dimissioni, va seguita la procedura “rafforzata”, con le stesse che vanno “confermate”, entro un mese, avanti ad un funzionario dell’Ispettorato territoriale del Lavoro. Le dimissioni telematiche con la procedura ordinaria non sono, pertanto, sufficienti per la cessazione del rapporto di lavoro del padre lavoratore entro l'anno di età del bambino che abbia usufruito anche di un solo giorno del congedo obbligatorio. Come già chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 9550 del 6 settembre 2022 ed ora confermato dalla circolare INPS n. 32 del 20 marzo 2023, emanata con parere conforme del Ministero del Lavoro, al padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuale in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto all’effettuazione del periodo di preavviso. Alcune associazioni datoriali hanno espresso forti criticità per una norma che impone il pagamento del periodo di preavviso e il contributo di ingresso alla NASPI in favore di un dipendente che ha fruito, anche parzialmente, del congedo di paternità e che si dimette entro un anno dalla nascita del bambino per iniziare una nuova esperienza lavorativa alle dipendenze di altra impresa. Va ricordato che il ticket di ingresso alla NASPI (commi da 31 a 35 della legge n. 92/2012) va pagato entro il 16 del mese successivo alle dimissioni “confermate”, a prescindere dalla circostanze che il dipendente cessato chieda o meno il trattamento: il pagamento va effettuato in tutti i casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato che darebbero, sia pure potenzialmente, il diritto alla disoccupazione. Per completezza di informazione ricordo che per l’anno in corso l’importo massimo del contributo di ingresso alla NASPI per un dipendente con tre anni o più anni di anzianità è pari a 1.809,30 euro (603,10 per ogni dodici mesi).