Decreto Trasparenza e Decreto relativo all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare: novità dal 13 agosto 2022
Agosto 8, 2022
Indennità una tantum 150 euro con la mensilità di Novembre
Dicembre 5, 2022
Decreto Trasparenza e Decreto relativo all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare: novità dal 13 agosto 2022
Agosto 8, 2022
Indennità una tantum 150 euro con la mensilità di Novembre
Dicembre 5, 2022

Esonero assunzioni di lavoratori provenienti da aziende in crisi

 


L'
art. 1 comma 119 della L. 234/2021 riconosce l’esonero contributivo ex art. 1 comma 10 della L. 178/2020 anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, a prescindere dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa ex art. 1 comma 852 della L. 296/2006, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, o lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte di tali imprese.
In merito, l’INPS ha fornito con la circ. n. 99/2022 le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo in commento. In particolare, sotto il profilo soggettivo, rientrano nell’ambito applicativo della misura tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditore, mentre è esclusa la Pubblica Amministrazione. L’esonero spetta in caso di nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa ex art. 1 comma 852 della L. 296/2006.
Inoltre, il lavoratore deve essere riconducibile ad una delle seguenti casistiche:
- lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.
L’esonero contributivo trova applicazione anche per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ex L. 142/2001, nonché per le assunzioni a tempo indeterminato in somministrazione.
Invece, non sono agevolabili i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigenti, i contratti di prestazione occasionale, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
L’incentivo consiste in un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (500 euro mensile), per un periodo massimo di 36 mesi (è esclusa la possibilità di estendere la durata a 48 mesi se l’assunzione è effettuata nel meridione). Non sono oggetto di esonero: i premi INAIL; il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”; il contributo ai Fondi di solidarietà; il contributo dello 0,30% destinato o destinabile ai Fondi interprofessionali per la formazione continua; le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
La fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni generali previste dall’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006 (tra cui il DURC), mentre alcune particolarità riguardano i principi in materia di incentivi ex art. 31 del DLgs. 150/2015 considerata la specifica finalità dell’esonero in trattazione.
Nello specifico, l’INPS precisa che sono valevoli i principi elencati dall’art. 31 commi 1, lett. b), c) ed e), e 3 del DLgs. 150/2015, mentre devono ritenersi derogati i principi generali di cui alle lett. a) e d).
Per quanto concerne il rapporto con altri benefici, la norma esclude che l’esonero sia cumulabile con l’incentivo previsto in favore dei datori di lavori privati che assumano con contratto a tempo pieno e indeterminato percettori di NASpI. Sul punto, precisa l’INPS, l’esonero non è cumulabile con altre misure di tipo economico o contributivo.