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art. 1 comma 119 della L. 234/2021 riconosce l’esonero contributivo ex art. 1 comma 10 della L. 178/2020 anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, a prescindere dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa ex art. 1 comma 852 della L. 296/2006, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, o lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte di tali imprese.
In merito, l’INPS ha fornito con la circ. n. 99/2022 le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo in commento. In particolare, sotto il profilo soggettivo, rientrano nell’ambito applicativo della misura tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditore, mentre è esclusa la Pubblica Amministrazione. L’esonero spetta in caso di nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa ex art. 1 comma 852 della L. 296/2006.
Inoltre, il lavoratore deve essere riconducibile ad una delle seguenti casistiche:
- lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.
L’esonero contributivo trova applicazione anche per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ex L. 142/2001, nonché per le assunzioni a tempo indeterminato in somministrazione.
Invece, non sono agevolabili i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigenti, i contratti di prestazione occasionale, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
L’incentivo consiste in un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (500 euro mensile), per un periodo massimo di 36 mesi (è esclusa la possibilità di estendere la durata a 48 mesi se l’assunzione è effettuata nel meridione). Non sono oggetto di esonero: i premi INAIL; il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”; il contributo ai Fondi di solidarietà; il contributo dello 0,30% destinato o destinabile ai Fondi interprofessionali per la formazione continua; le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
La fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni generali previste dall’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006 (tra cui il DURC), mentre alcune particolarità riguardano i principi in materia di incentivi ex art. 31 del DLgs. 150/2015 considerata la specifica finalità dell’esonero in trattazione.
Nello specifico, l’INPS precisa che sono valevoli i principi elencati dall’art. 31 commi 1, lett. b), c) ed e), e 3 del DLgs. 150/2015, mentre devono ritenersi derogati i principi generali di cui alle lett. a) e d).
Per quanto concerne il rapporto con altri benefici, la norma esclude che l’esonero sia cumulabile con l’incentivo previsto in favore dei datori di lavori privati che assumano con contratto a tempo pieno e indeterminato percettori di NASpI. Sul punto, precisa l’INPS, l’esonero non è cumulabile con altre misure di tipo economico o contributivo.