
FERIE SOLIDALI
Marzo 7, 2024
LIQUIDAZIONE MENSILE DEL TFR
Luglio 8, 2025Con la Legge 60/2025, di conversione del D.L. 19/2025 (c.d. “Decreto Bollette”), è stata introdotta una clausola di salvaguardia riguardante il calcolo del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
La norma prevede che per i veicoli aziendali ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati ai dipendenti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025 continui ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione vigente al 31 dicembre 2024. Lo stesso vale per i veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024. In tali casi, il fringe benefit viene quantificato in base a una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, moltiplicata per il costo chilometrico ACI e per una percentuale variabile in funzione del livello di emissioni di CO₂. La clausola di salvaguardia si rende necessaria in quanto, a partire dal 1° gennaio 2025, la nuova normativa prevede un sistema basato sul tipo di alimentazione: 10% per i veicoli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in, e 50% per tutte le altre motorizzazioni. Schematicamente, le normative attuali sono riassumibili come da tabella riportata in foto.
Tuttavia, permangono alcune criticità. In particolare, resta irrisolta la questione delle auto immatricolate prima del 2025 ma riassegnate in seguito (ad esempio, per cessazione del precedente beneficiario). In assenza di una previsione normativa esplicita, si ritiene sia necessaria l’applicazione del criterio del “valore normale” (art. 51, comma 3 del TUIR), come già accaduto in passato in situazioni analoghe. Si auspica pertanto un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Infine, i sostituti d’imposta che, nei primi mesi del 2025, avessero già applicato le nuove percentuali ai veicoli rientranti nella clausola di salvaguardia, saranno tenuti a rettificare il calcolo del fringe benefit per i mesi successivi, e a procedere al relativo conguaglio per le mensilità pregresse.