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Aprile 15, 2021L’emergenza pandemica iniziata lo scorso anno e il massiccio ricorso a forme di integrazioni salariali, hanno però creato una fattispecie eccezionale su larga scala. Di fatto, nei casi in cui le indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente (indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, ecc..) siano state erogate direttamente dall’INPS, il lavoratore ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730, scaricando dall’area MyInps/Comunicazioni Fiscali, la CU 2021 relativa ai redditi in questione. Per accedere all’area riservata del Sito INPS è necessario attivare l’identificazione tramite SPID. La dichiarazione dei redditi si potrà presentare a partire dal mese di Maggio fino al 30 Settembre, con alcune scadenze intermedie riguardanti la trasmissione da parte dei CAF/intermediari o sostituti d’imposta.
Si ricorda che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi comporta una sanzione amministrativa corrispondente ad un minimo del 120% sino al massimo del 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con una sanzione minima di 250 €.
Se la dichiarazione omessa viene presentata entro la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno seguente e prima che abbia inizio un accertamento amministrativo, la sanzione sarà pari ad un minimo del 60% sino ad un massimo del 120% dell’ammontare delle imposte dovute.
Si raccomanda, quindi, ai datori di lavoro che non abbiano anticipato le integrazioni salariali per conto dell’INPS di menzionare ai lavoratori interessati l’obbligo di presentazione del 730.