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Maggio 19, 2022La stessa chiarisce le eccezioni che comportano la mancata indennizzazione della malattia per non conformità del certificato rilasciato dal medico.
Com’è ben noto, solitamente il riconoscimento economico della malattia decorre dalla data di rilascio del certificato di stato morboso, ammettendosi “la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purché sulla stessa risulti la dicitura << dichiara di essere ammalato dal….>>. Per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia, esiste la possibilità di farsi rilasciare il certificato con validità dal giorno precedente solo se la richiesta di visita medica viene effettuata dopo le ore 10.00 del giorno di inizio o di continuazione.
La citata regola non va applicata quando la data riportata retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio e parimenti quando, se pure la data apposta sulla certificazione risulti anteriore di un solo giorno rispetto a quella di redazione, emerga che trattavasi di visita ambulatoriale.” Nelle situazioni sopra indicate, le giornate antecedenti alla data di rilascio del certificato, sono da considerare “non documentate” e quindi non indennizzabili.
Quindi, stando alla circolare INPS, la regola della retrodatazione di un giorno, non trova applicazione nei casi di visita ambulatoriale, ovvero nella maggioranza dei casi.
Con l'introduzione del certificato telematico pare sia possibile per l'Istituto verificare se trattasi di visita ambulatoriale oppure visita a domicilio.
Fino a questo momento non sono pervenute contestazioni da parte dell’INPS in merito a certificati con vizi di forma, ma consigliamo di informare i dipendenti circa le caratteristiche che deve presentare il certificato medico retroattivo per risultare inoppugnabile.